Descrizione
In attuazione della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 12, nonché del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n° 2 “Regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della Legge regionale 6 agosto 1999, n° 12”, e del Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 19/03/2025 ““approvazione Regolamento per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa” è indetto un Bando di Concorso Pubblico Generale, approvato con Determinazione n. 426 del 02.12.2025, per l’assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa costruiti, acquisiti o comunque che si rendano disponibili nel Comune di Labico, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa di cui all’art. 13 del suddetto Regolamento Regionale, nonché fatti salvi gli alloggi destinati a specifiche categorie sociali o realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità di cui all’art. 1 del medesimo Regolamento Regionale.
I cittadini interessati a concorrere alla assegnazione di un alloggio ERP, dovranno presentare domanda al Comune di Labico su apposito modulo, predisposto dal Comune stesso, secondo i termini e le modalità contenute nel presente Bando di Concorso. Il presente bando non ha termini di chiusura per la presentazione delle domande. Tuttavia, ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n° 2, le graduatorie hanno scadenza semestrale entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 30 giugno.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
1. A norma dell’art. 11 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 12, possono partecipare al concorso i cittadini che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato non aderente all'Unione europea, sempre che, in tale ultimo caso, il cittadino straniero sia titolare di carta di soggiorno o regolarmente soggiornante ed iscritto nelle liste di collocamento od esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;
b) residenza anagrafica od attività lavorativa esclusiva o principale nel comune od in uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio presso nuovi insediamenti produttivi compresi nel suddetto ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali ultimi è ammessa la partecipazione per un solo comune all’interno del medesimo ambito;
c) mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato, come definitivo dall’art. 20 del Regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 2 (in seguito, R.r. 2/2000), alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito territoriale del bando di concorso e nel comune di residenza, qualora diverso da quello in cui si svolge l'attività lavorativa e, comunque, nell'ambito del territorio nazionale, su beni patrimoniali il cui valore complessivo non superi € 100.000,00 come stabilito dal R.r. 2/2000, art. 21, comma 2, modificato dal R.r. 4/2008, art. 1;;
d) assenza di precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità;
e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa stabilito dalla Regione e vigente al momento della pubblicazione del bando di concorso;
f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice oppure non aver occupato senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa.
2. I requisiti sopra previsti per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica devono essere posseduti da parte del richiedente e limitatamente a quelle di cui alle lettere c), d), ed f), anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data della pubblicazione del bando di concorso e permanere sino al momento dell’assegnazione ed in costanza del rapporto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del R.r. 2/2000. Il requisito di cui alla lett. e), invece, deve permanere alla data dell’assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.
In deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, possono partecipare al bando per l'assegnazione di alloggi autonomamente rispetto al nucleo familiare di cui fanno parte:
- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le famiglie monogenitoriali.
2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate esclusivamente, pena l’inammissibilità, sui moduli predisposti dal Comune di Labico, in distribuzione presso:
1. UFFICIO PROTOCOLLO – Via Giacomo Matteotti, 8 - Tel. 0689413977.
– nei seguenti orari: dal lunedì ore 09,00 – 12,00, mercoledì ore 15.30 - 17.30 e venerdì ore 09,00 – 12,00.
Il modello di domanda, così come il Bando di Concorso integrale ed il modello I.S.E.E. (D.S.U.), può anche essere scaricato dal sito internet del Comune di Labico all’indirizzo https://www.comune.labico.rm.it/it
Nei predetti moduli sono indicati gli elementi prescritti dal presente Bando di Concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ed è contenuto un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza.
Infatti detto questionario è formulato con preciso riferimento ai casi previsti dal successivo art. 6 del presente Bando di Concorso.
Con la firma apposta in calce alla domanda il richiedente dichiara sotto la sua responsabilità di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e si impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, la idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, come è previsto nel presente Bando di Concorso.
In particolare, quanto al possesso dei requisiti, il richiedente, dichiara nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, che sussistono a suo favore e dei componenti il nucleo familiare richiedente i requisiti di cui al punto 1 del presente Bando, nonché le condizioni di priorità per l’attribuzione dei punteggi per la formazione della graduatoria ed i criteri da adottare in caso di parità di punteggio di cui al successivo art. 6 del presente Bando di Concorso.
Il richiedente esprime, altresì, il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della Legge n° 196/2003 e successive modificazioni, del D.Lgs. n. 101/2018 e del GDPR 2016/679.
Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal richiedente nella domanda sono attribuiti i punteggi, secondo quanto previsto al successivo art. 6 del presente Bando di Concorso.
Non può essere presentata più di una domanda per ciascun nucleo familiare, tranne nei casi previsti al punto 2 dell’art. 1 del presente Bando di Concorso e segnatamente:
- i figli coniugati;
- i nubendi che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio e lo contraggano prima dell'assegnazione dell'alloggio;
- le famiglie monogenitoriali.
In caso di decesso del richiedente o negli altri casi in cui il richiedente non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare stesso, secondo l’ordine stabilito dall’articolo 11, comma 5 della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 12.
In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nella domanda subentra l’altro coniuge, sempre che il diritto di abitare nella casa coniugale sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo.
In caso di separazione consensuale omologata o di nullità matrimoniale subentra nella domanda l’altro coniuge, se tra i due si sia così convenuto e qualora quest’ultimo risulti occupare stabilmente la casa coniugale.
I lavoratori emigrati all’estero potranno partecipare per un solo ambito territoriale da indicare mediante dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare, che rilascerà apposito certificato da allegare, pena l’inammissibilità, alla domanda di concorso.
Non avendo il presente Bando di concorso termini di chiusura per la presentazione delle domande, qualora la situazione del richiedente subisse modificazioni, il medesimo può, in ogni momento, presentare domanda per l’aggiornamento della propria collocazione in graduatoria.
3. RACCOLTA DELLE DOMANDE
Le domande di assegnazione di alloggio relative al presente concorso dovranno essere spedite per posta, con lettera raccomandata A.R., al Comune di Labico – Via Giacomo Matteotti, 8 - 00030 Labico. Sulla busta può essere scritta in modo leggibile, esclusivamente la frase “Bando generale case popolari”. Il timbro apposto dall’ufficio Postale fa fede del rispetto della data di presentazione della domanda.
Le domande di assegnazione possono essere anche presentate direttamente al protocollo generale del Comune di Labico negli orari di apertura dello stesso.
Le domande dovranno essere complete della firma di colui o colei che presenta la domanda, allegando fotocopia di un documento valido.
Il Comune di Labico non assume responsabilità per domande non pervenute a causa di inesatta indicazione del destinatario da parte del richiedente o disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
A norma dell’art. 3 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n° 2, il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal richiedente, procederà alla verifica della completezza e della regolarità delle domande dei richiedenti, provvedendo all’assegnazione di un numero progressivo identificativo ed alla attribuzione provvisoria dei punteggi, secondo quanto previsto dal presente bando.
Il comune comunica ai richiedenti il numero progressivo identificativo ed il punteggio provvisorio loro assegnato. Entro i cinque giorni successivi alla comunicazione del comune, i richiedenti interessati, che riscontrino errori materiali nell'attribuzione dei punteggi, possono presentare opposizione al comune.
Le suddette domande con i relativi punteggi e le eventuali opposizioni sono trasmesse, per la formazione della graduatoria, alla commissione costituita dal Comune a norma dell’articolo 4 del Regolamento Regionale n°2/2000 con cadenza mensile.
La commissione costituita dal Comune procede alla decisione delle opposizioni ed entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno la stessa adotta la graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di E.R.P., con riferimento alle domande pervenute rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 30 giugno, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di priorità indicati dal bando e sulla base dell’attribuzione provvisoria dei punteggi operata dal comune nonché delle decisioni relative alle opposizioni.
Nel caso di parità di punteggio tra più richiedenti per la quale sia necessario verificare il reddito più basso, farà fede la dichiarazione ISEE ai sensi del Decreto Legislativo n° 109/98 e successive modificazioni il cui modello verrà tempestivamente fornito agli interessati.
La graduatoria di tutte le domande regolarmente presentate è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Labico. Delle altre domande verrà formato l’elenco degli esclusi nel quale sono indicati i motivi della esclusione.
5. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI
Il Comune accerta la permanenza dei requisiti di cui all’art. 1 del presente Bando di Concorso, prima di assegnare gli alloggi. Con riferimento al requisito del reddito, l'accertamento viene effettuato tenendo conto del limite di reddito fissato dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge Regionale 6 agosto 1999, n° 12, esistente al momento dell’assegnazione. Qualora dall’accertamento risulti la mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, il comune ne dà comunicazione alla commissione costituita dal Comune stesso, ai fini dell’esclusione dell’interessato dalla graduatoria.
In caso di dichiarazioni mendaci il comune provvede a segnalarlo alle competenti autorità ai sensi della normativa vigente.
L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto è effettuata ai sensi degli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 del Regolamento Regionale 20 settembre 2000, n° 2. In ordine alla eventuale decadenza dall’assegnazione ed al rilascio dell’alloggio di E.R.P. si procederà secondo le modalità previste all’art.14 del medesimo Regolamento Regionale n°2/2000.
Attualmente la disponibilità di alloggi di ERP è pari ad una sola unità immobiliare.
6. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA.
Per la collocazione in graduatoria dei richiedenti, è stabilita l’attribuzione dei punteggi sotto elencati in relazione al fatto di trovarsi in una o più delle seguenti condizioni:
a) richiedenti senza fissa dimora o che abitino con il proprio nucleo familiare in centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo provvisorio da organi, enti e associazioni di volontariato riconosciute ed autorizzate preposti all'assistenza pubblica.……………………….……punti 5
b) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, emessi da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando…………………………..……………...punti 9
2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto:
2. 1) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice non è ancora maturato……………….....punti 5
2. 2) il cui termine per il rilascio fissato dal giudice è già maturato………………………….punti 8
c) richiedenti che abbiano abbandonato l'alloggio e per i quali sussistano accertate condizioni di precarietà abitativa:
1) a seguito di ordinanza di sgombero o comunque di provvedimento per motivi di pubblica utilità, già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando………………………………...punti 9
2) a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziaria di sfratto già eseguiti da non oltre tre anni alla data di pubblicazione del bando………………………………………..punti 11
3) a seguito di collocamento a riposo in caso di occupazione di alloggio di servizio……………punti 10
d) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio che presenta affollamento (si ha affollamento quando il rapporto di vano-abitante è di 1 a 2. Il numero dei vani si determina dividendo la superficie residenziale utile per quattordici metri quadrati, al netto di una superficie per aree accessorie e di servizio del venti per cento)……………………………………………………………………………………………………….……...punti 11
e) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione è scadente o mediocre, ai sensi della normativa vigente……………………………...punti 10
f) richiedenti che, alla data di pubblicazione del bando, abitino con il proprio nucleo familiare in un alloggio il cui canone, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare:
1) per oltre 1/3………………………………………………………………………………………punti 10
2) per oltre 1/5………………………………………………………………………………………..punti 8
3) per oltre 1/6………………………………………………………………………………………..punti 6
g) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo o più nuclei familiari……………………………………………………………………………………………….punti 12
h) richiedenti il cui reddito annuo complessivo desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi, risulti non superiore all'importo di una pensione minima INPS…………………………………………………punti 12
i) richiedenti con reddito derivante per almeno il novanta per cento da lavoro dipendente e/o pensione …………………………………………………………………………………………………………punti 4
l) richiedenti che facciano parte di uno dei seguenti nuclei familiari:
1) nuclei familiari composti da persone che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano superato i sessantacinque anni di età; di tali nuclei possono far parte componenti anche non ultrasessantacinquenni, purché siano totalmente inabili al lavoro ovvero minori, purché siano a carico del richiedente ……………………………………………………………………………………………………….punti 7
2) nuclei familiari che si siano costituiti entro i tre anni precedenti alla data di pubblicazione del bando ovvero la cui costituzione è prevista entro il termine massimo di un anno dalla stessa data ed i cui componenti non abbiano superato, alla data di pubblicazione del bando, il trentacinquesimo anno di età ……………………………………………………………………………………………………...punti 16
3) nuclei familiari composti da persone sole con almeno un figlio convivente a carico…………..punti 15
4) nuclei familiari nei quali uno o più componenti, anche se minori, conviventi o comunque a totale carico del richiedente, risultino affetti da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente certificata ai sensi della normativa vigente, superiore al sessantasei per cento della capacità lavorativa…………………………………………………………………………………………...punti 12
5) nuclei familiari composti da profughi cittadini italiani…………………………………………...punti 5
6) nuclei familiari con un numero di figli superiore a due…………………………….……………punti 16
7) nuclei familiari composti da una sola persona maggiorenne……………………………………...punti 6
Le condizioni di cui alle lettere a), b) e c), non sono cumulabili tra loro e con le condizioni di cui alle lettere d) ed f). Non sono altresì cumulabili tra loro le condizioni di cui alle lettere h) ed i).
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Ultimo aggiornamento: 2 dicembre 2025, 14:00